I.N.P.D.A.P.
Istituto Nazionale
di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica
Direzione Centrale
Trattamenti Pensionistici – Ufficio I – Normativa
Informativa n° 42
Roma, 1/10/2003
Alle Organizzazioni
Sindacali Nazionali dei
Pensionati
Ai Direttori delle Sedi
Provinciali e Territoriali
Agli Enti di Patronato
All’Ente Tabacchi Italiani
Via C. Colombo, 115
00147 ROMA
E p.c.
Alla Direzione Centrale
per la Segreteria del
Consiglio di
Amministrazione
Organi Collegiali e Affari
Generali
Ai Dirigenti Generali
Centrali e
Compartimentali
Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali
All’INPS _ Progetto
interventi in favore
OGGETTO: Trattamento pensionistico del personale dell’Ente
tabacchi italiani iscritto al Fondo per il sostegno del reddito di cui al
Decreto ministeriale 18 febbraio 2002, n. 88.
Sommario:
Modalità di liquidazione dei trattamenti pensionistici.
Il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, nell’istituire l’Ente
tabacchi italiani (ETI), ha stabilito che al personale trasferito
dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) continuano ad
applicarsi i regimi previdenziali e pensionistici previsti alla data di entrata
in vigore del decreto legislativo stesso, rimanendo il personale trasferito
iscritto alla cassa per i trattamenti pensionistici dei dipendenti delle
amministrazioni statali gestita dall’Inpdap. Il medesimo decreto dispone,
inoltre, che al personale dichiarato in esubero dall’ETI si applichino gli
istituti in materia del sostegno del reddito e dell’occupazione nell’ambito dei
processi di ristrutturazione. Con decreto 18 febbraio 2002, n. 88, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2002 – Serie Generale n. 107 - il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, ha emanato il regolamento recante l’istituzione,
presso l’Inps, del “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del
personale già dipendente dall’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,
inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento
del Ministero delle finanze, distaccato e poi trasferito all’ETI
S.p.a. o ad altra società da essa derivante”.
Nel Fondo sono iscritti i lavoratori dell’ETI, già dipendenti
dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, dichiarati in esubero ai
sensi del citato decreto legislativo n. 283/1998 che abbiano risolto il
rapporto di lavoro con almeno trenta anni di anzianità contributiva o almeno
cinquantotto anni di età e quindici di anzianità contributiva. L’iscrizione
comporta l’erogazione da parte del Fondo di un assegno straordinario rateale
(trattamento economico di sostegno) per un massimo di ottantaquattro mesi (7
anni) dalla data fissata in sede di ammissione al trattamento e comunque sino e
non oltre la maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia.
L’importo dell’assegno è pari all’80 per cento del trattamento economico goduto
dal soggetto all’atto della maturazione del diritto d’accesso al Fondo
calcolato sullo stipendio tabellare, indennità integrativa speciale e
retribuzione individuale di anzianità nonché sull’indennità aziendale. Per il
medesimo periodo di iscrizione il Fondo provvede al versamento all’Inpdap della
relativa contribuzione sul totale degli elementi
retributivi considerati per l’individuazione del trattamento economico
di sostegno integrati dalla media individuale delle indennità accessorie
percepite negli ultimi sei mesi di attività lavorativa. Tale versamento
contributivo è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del
rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il
diritto a pensione di anzianità o vecchiaia ed è utile per il conseguimento del
diritto e per la misura del relativo
trattamento pensionistico.
La Sede provinciale o territoriale dell’Inpdap, competente in base
alla residenza dell’interessato, riceverà nell’immediato dall’ETI la
documentazione attestante la posizione giuridica ed economica del personale in
oggetto inerente il periodo di attività lavorativa sia presso l’AAMS che presso
l’ETI medesima. Nel prospetto informativo sono indicati i periodi e/o servizi
utili a pensione, compresi quelli eventualmente già oggetto di computo,
riscatto, sistemazione contributiva ex art. 142 D.P.R. 1092/1973,
ricongiunzione e la partita debitoria con la data di inizio e fine ritenuta, la
tipologia della ritenuta e l’ente beneficiario. Vengono, inoltre, riportate
tutte le retribuzioni, espresse in ragione annua per dodici mensilità, nonché
gli importi dei compensi accessori percepiti dal 1° gennaio 1996. Nel prospetto verrà
indicata, altresì, la data di risoluzione del rapporto di lavoro, la successiva
data di iscrizione al Fondo nonché la data in cui il soggetto dovrebbe maturare
i requisiti prescritti per il diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità.
Conseguentemente le Sedi sono tenute ad aprire il relativo fascicolo
previdenziale e predisporre un apposito scadenzario in relazione alla data di
maturazione dei requisiti prescritti per l’accesso al pensionamento. Ai fini
della liquidazione del relativo trattamento pensionistico, la Sede riceverà da
parte dell’interessato apposita istanza di pensione nonché, da parte dei
competenti Uffici Inps, che gestiscono l’attività pensionistica del Fondo, la
certificazione attestante l’anzianità contributiva maturata presso il medesimo
Fondo.
Modalità
di liquidazione dei trattamenti pensionistici.
Una volta ricevuta la documentazione indicata nel precedente
paragrafo, la Sede dovrà preliminarmente verificare la sussistenza del diritto
a pensione in base ai requisiti richiesti dalla normativa vigente all’atto
della cancellazione dal Fondo considerando, a tal fine, tutti i periodi
prestati nell’AAMS, nell’ETI e nel Fondo nonché eventuali periodi computati,
ricongiunti o riscattati. La liquidazione del relativo trattamento
pensionistico dovrà avvenire tenendo presente che :
- per la quota A) viene
presa in considerazione la retribuzione contributiva annua alla data di
cessazione dal servizio così come specificata nel prospetto informativo
trasmesso dall’ETI (escludendo, pertanto, l’importo dell’assegno straordinario
erogato dal Fondo) con riferimento ai soli emolumenti tassativamente previsti
da norme di legge (stipendio, RIA e IIS) e applicando le disposizioni di cui
all’articolo 15 della legge 29 aprile 1976 n.177 (maggiorazione del 18 per
cento della base pensionabile solo su stipendio e RIA, escludendo, pertanto,
l’importo dell’indennità integrativa speciale);
- per la quota B) viene
presa a base la retribuzione media annua percepita nel periodo di riferimento
(articolo 7 del decreto legislativo n. 503/1992 e successive modificazioni ed
integrazioni) fino alla data di decorrenza della pensione, comprensiva degli
emolumenti accessori dal 1° gennaio 1996, tenendo presente che per gli anni di
iscrizione al Fondo andrà considerata la stessa retribuzione percepita all’atto
della risoluzione del rapporto di lavoro. Resta inteso che, trattandosi di
personale statale, gli emolumenti accessori andranno valutati solo per la parte
eccedente il 18 per cento delle voci retributive già considerate per la quota A
di pensione (stipendio e RIA). Il trattamento pensionistico decorre dal primo
giorno successivo alla data di cancellazione dal fondo, in caso di pensione di
vecchiaia, ovvero dalle date di decorrenza fissate dall’articolo 59 della legge
27 dicembre 1997, n. 449 (c.d. “finestre”) nell’ipotesi di trattamento
pensionistico anticipato. Considerato che si sono verificati nel corso del
corrente anno casi di cancellazione dal Fondo, a seguito del raggiungimento da
parte degli interessati dei requisiti prescritti per il diritto a pensione, si
invitano le Sedi ad adottare una procedura d’urgenza per la liquidazione dei
relativi trattamenti pensionistici.
La presente Informativa viene diramata d’intesa con l’Inps –
Progetto interventi in favore
dell’occupazione.
IL DIRIGENTE GENERALE
Dr. Costanzo Gala
F.to Dr. Gala